Il giorno 28 ottobre la Giunta della Regione Liguria, a seguito delle nostre segnalazioni di difficoltà di molte imprese nell'utiizzo del sistema Caitel e nel rispettare le scadenze previste, ha adottato una delibera che riporta modifiche alla normativa riguardante il Catasto degli impianti termici.
Paragrafo 21 Norme transitorie
Il Paragrafo 21 è sostituito dal seguente
• In esecuzione a quanto disposto dell'art.8, c. 5 del D.P.R. 16 aprile 2013. n. 74, una copia del rapporto di controllo di efficienza energetica degli impianti termici deve essere trasmessa, a cura del manutentore, prioritariamente secondo le modalià di cui al paragrafo 10.
• In via transitoria e, comunque, fino al 28 febbraio 2017, al fine di concedere ai manutentori un ulteriore periodo di tempo per acquisire l'esperienza necessaria per effettuare la tramissione informatica al catasto, il rapporto può essere trasmesso alle Autorità competenti (enti locali) anche in forma cartacea, fermo restando che l'ammontare del contributo di efficienza energetica deve essere quello previsto dalla tabella B di cui al paragrafo 11. I rapporti di controllo di efficienza energetica che dovevano essere trasmessi entro il 31 ottobre 2016, si considerano trasmessi in tempo utile anche se pervenuti entro il termine del 12 novembre 2016
• Entro trenta giorni dalla trasmissione dei rapporti, deve essere consegnata alle autorità competenti (enti locali) e alla Regione la distinta recante l'indicazione di tutti i versamenti effettuati relativi ai rapporti trasmessi in forma cartacea. Il manutentore è tenuto inoltre a trasmettere alla Regione la distinta recante l'indicazione dei versamenti spettanti alla Regione, relativa ai rapporti trasmessi in forma cartacea
Di seguito riportiamo quanto stabilito in delibera relativamente alla possibilità di consegna dei rapporti in formato cartaceo, disponibile in alternativa alla modalità informatica.
Raccomandiamo la massima sollecitudine per ciò che attiene alla scadenza del 31 ottobre, per la quale la consegna in forma cartacea agli Enti dovrà avvenire entro il 12 novembre 2016.
Il contributo relativo ai rapporti trasmessi in forma cartacea potrà essere versato successivamente alla consegna, con l’obbligo di trasmettere alla Regione e agli Enti ENTRO TRENTA GIORNI la distinta CON L’INDICAZIONE DEI VERSAMENTI EFFETTUATI, CORREDATA DA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ da parte del legale rappresentante attestante la corrispondenza tra i versamenti e i rapporti trasmessi.
Estratto dalla Delibera di Giunta del 28 ottobre 2016
Il contributo relativo ai rapporti trasmessi in forma cartacea potrà essere versato successivamente alla consegna, con l’obbligo di trasmettere alla Regione e agli Enti ENTRO TRENTA GIORNI la distinta CON L’INDICAZIONE DEI VERSAMENTI EFFETTUATI, CORREDATA DA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ da parte del legale rappresentante attestante la corrispondenza tra i versamenti e i rapporti trasmessi.
Estratto dalla Delibera di Giunta del 28 ottobre 2016
Paragrafo 21 Norme transitorie
Il Paragrafo 21 è sostituito dal seguente
• In esecuzione a quanto disposto dell'art.8, c. 5 del D.P.R. 16 aprile 2013. n. 74, una copia del rapporto di controllo di efficienza energetica degli impianti termici deve essere trasmessa, a cura del manutentore, prioritariamente secondo le modalià di cui al paragrafo 10.
• In via transitoria e, comunque, fino al 28 febbraio 2017, al fine di concedere ai manutentori un ulteriore periodo di tempo per acquisire l'esperienza necessaria per effettuare la tramissione informatica al catasto, il rapporto può essere trasmesso alle Autorità competenti (enti locali) anche in forma cartacea, fermo restando che l'ammontare del contributo di efficienza energetica deve essere quello previsto dalla tabella B di cui al paragrafo 11. I rapporti di controllo di efficienza energetica che dovevano essere trasmessi entro il 31 ottobre 2016, si considerano trasmessi in tempo utile anche se pervenuti entro il termine del 12 novembre 2016
• Entro trenta giorni dalla trasmissione dei rapporti, deve essere consegnata alle autorità competenti (enti locali) e alla Regione la distinta recante l'indicazione di tutti i versamenti effettuati relativi ai rapporti trasmessi in forma cartacea. Il manutentore è tenuto inoltre a trasmettere alla Regione la distinta recante l'indicazione dei versamenti spettanti alla Regione, relativa ai rapporti trasmessi in forma cartacea
• Le distinte devono essere corredate da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa dal legale rappresentante dell'impresa che ha effettuato la trasmissione, attestante l'esatta corrispondenza tra i versamenti effettuati e i rapporti trasmessi